Tensione tra il Sevegliano e la categoria arbitrale, culminata in settimana con il caso dei presunti messaggi arrivatioa gli arbitri su come comportarsi quando arbitrano il team della Bassa.
A incendiare gli animi, un episodio particolare avvenuto domenica, culminato con l’espulsione di un dirigente seveglianese. Eccolo nel resoconto della giustizia sportva.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/11/201
TOSORATTI BRUNO (SEVEGLIANO)
“per essere stato allontanato al 34’ del 2° tempo per vibranti proteste nei confronti dell’arbitro, accompagnate da espressione blasfeme, e per rifiuto di abbandonare il recinto di gioco in relazione ai fatti così susseguitisi e rapportati dal direttore di gara: al 34’ del 2° tempo, a gioco fermo, il sig. Tosoratti abbandonava la panchina del Sevegliano e l’area tecnica dirigendosi, con passo spedito, verso la panchina della squadra avversaria, distante circa una trentina di metri e dietro la quale si stavano riscaldando alcuni calciatori. L’arbitro, in un primo momento, interpretava come provocatorio l’atteggiamento del predetto dirigente verso gli occupanti della panchina del Sant’Andrea-S.Vito, motivo per il quale gli si avvicinava e lo allontanava dal recinto di gioco; a questo punto, interveniva l’allenatore dell’A.S.D. Sevegliano, il quale ragguagliava l’arbitro che il sig. Tosoratti si era allontanato dalla propria panchina soltanto per andare a chiamare un proprio calciatore che si stava riscaldando e che doveva entrare in campo per sostituire un proprio compagno; a seguito di quanto riferitogli dal citato allenatore, l’arbitro, resosi immediatamente conto di essere incorso in un errore interpretativo nel giudicare il comportamento del Tosoratti, tentava di comunicare alla panchina dell’A.S.D. Sevegliano ed al Tosoratti che lo stesso poteva riaccomodarsi in panchina e rimanere nel recinto di gioco. A questo punto, il Tosoratti, invece di ritornare sulla propria panchina, si avvicinava al direttore di gara protestando nei confronti dello stesso in maniera vibrante ed utilizzando espressioni blasfeme; in relazione a tale secondo episodio ed al comportamento assunto dal menzionato Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Sevegliano in tale occasione, l’arbitro comunicava a quest’ultimo l’allontanamento dal recinto di gioco. A fronte del rifiuto di abbandonare il recinto di gioco, opposto dal Tosoratti, l’arbitro invitava, come previsto dalle norme, il capitano dell’A.S.D. Sevegliano BERTOSSI Federico a far uscire il Tosoratti; poiché il citato capitano si rifiutava di coadiuvare l’arbitro in tale frangente, quest’ultimo lo espelleva. Soltanto successivamente all’espulsione del Bertossi, il Tosoratti usciva dal recinto di gioco. Ristabilite le condizioni di normalità dopo un’interruzione del gioco di 3-.4 minuti per l’episodio sopradescritto, la gara poteva riprendere e terminava regolarmente”, questa la motivazione.
Stangato anche altre società
AMMENDA
Euro 150,00 TRICESIMO
ai sensi dell’art.18, punto 1, lett. b) CGS e dell’art. 4,punto 3,CGS
per espressioni irriguardose rivolte dai prorpi sostenitori nei confronti della terna arbitrale verso la fine del
primo tempo e durante la ripresa (responsabilità oggettiva – su segnalazione dell’AA n.2).
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/11/2015
ROCCO MAURIZIO (TRICESIMO)
ai sensi dell’art.19, punto 1, lett. h) CGS
per essere stato allontanato dal recinto di gioco alla fine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi,
per espressione ingiuriosa rivolta alla terna arbitrale (su segnalazione dell’AA n.1).
A CARICO DI SOCIETA‘
AMMENDA
Euro 100,00 BEARZI
in quanto dei propri sostenitori durante tutto l’arco della gara rivolgevano delle espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro. (responsabilità oggettiva)
Euro 100,00 POLISPORTIVA CODROIPO
in quanto dei propri sostenitori dal 10′ del 1º tempo e per tutta la gara rivolgevano delle espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro ed in particolare, a fine gara, rivolgendo delle minacce. (responsabilità oggettiva)
Euro 100,00 VAJONT
in quanto dei propri sostenitori da metà del primo tempo fino alla fine della partita rivolgevano delle espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro (responsabilità oggettiva).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MUNISSO SIMONE (POLISPORTIVA CODROIPO)
in quanto allontanato dal terreno di gioco per aver a gioco fermo e pallone uscito, colpito un avversario
facendolo cadere; successivamente alla notifica del provvedimento lo stesso fingeva di allontanarsi per poi
ritornare sui suoi passi e colpire nuovamente con un calcio, il calciatore a terra, al volto.