Niente multa di 400 euro al Vajont (nella foto), punito la scorsa settimana. Il Giudice sportivo, riesaminate le dichiarazioni dell’arbitro, ha stabilo che insulti e offese alla terna erano arrivate dai sostenitori del San Quirino, club punito con 200 euro (al Vajont era stata doppia pena per recidiva).
Ecco la sentenza
Sul C.U. n. 105 del 16.04.2015, pag. 19, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND è stata pubblicata, fra i provvedimenti disciplinari relativi al Campionato di 1^ Categoria, un’ammenda di € 400,00 erroneamente inflitta dagli organi di giustizia sportiva all’A.C. VAJONT per espressioni gravemente ingiuriose rivolte nei confronti dell’arbitro durante la gara S.QUIRINO – VAJONT del 12.04.2015, valevole per il Campionato di 1^ Categoria, Girone “A”; nella fattispecie era stata anche applicata la recidiva, ai sensi dell’art. 21, punto 1 del C.G.S. a seguito di una precedente ammenda di € 200,00, inflitta all’A.C. Vajont per fatti della stessa natura ed avvenuti nel corso della gara del 08.03.2015, di cui C.U. n. 93 del 12.03.2015. A seguito di segnalazione della suindicata società VAJONT e riesaminato il rapporto dell’arbitro, il Giudice Sportivo Territoriale ha rilevato che erano stati i sostenitori del S.QUIRINO e non quelli del VAJONT a tenere un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro, per cui ha annullato la citata sanzione consistente nell’ammenda di € 400,00 irrogata nei confronti dell’A.C. Vajont ed ha inflitto un’ammenda di € 200,00 nei confronti dell’U.S.D. S.QUIRINO, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S,, dell’art. 21, punto 1, C.G.S. e dell’art. 4, punto 3 del C.G.S. con la stessa seguente motivazione: “in quanto dei propri sostenitori, per tutto il secondo tempo, in particolare dapprima due soggetti e, successivamente, buona parte dei sostenitori stessi, rivolgevano delle espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro (responsabilità oggettiva e recidiva)”; Anche in questa circostanza è stata applicata la recidiva, ma l’entità dell’ammenda è stata quantificata in € 200,00 poiché la precedente ammenda inflitta al l’U.S.D. S.QUIRINO per fatti della stessa natura era stata di € 100,00 (gara del 01.02.2015 e di cui C.U. n. 80 del 05.02.2015).