I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge. Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, la Banca d’Italia verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono tali modifiche unilaterali. È per questo che l’istituto centrale ha appena diffuso un vademecum sui diritti che la legge riconosce ai clienti in caso di variazione unilaterale dei contratti.
Solo la carta canta
Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.
Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed, eventualmente, di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze.
Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.
Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’.
Reclamo e ricorso
Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.
Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Principi da tenere a mente
1 La facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possonwwo adottare modifiche unilaterali.
2 Il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso.
3 Le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’.
4 Le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte.
5 Nei contratti che hanno durata determinata, come i mutui, se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse; se il cliente non lo è, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.