Insulti dopo il gol

Giocatori e tifosi non sanno tenere a freno lingua e mani. Così il Giudice sportivo, regolarmente, li stanga

fragliola  - Tre turni di stop per Fragliola dell'Union Martignacco
Tre turni di stop per Fragliola dell'Union Martignacco

Cattivi? Cattivissimi. In campo non si risparmiano insulti, botte, spintoni e sputi. E così, come ogni settimana, c’è molto lavoro per il Giudice sportivo regionale.  Il caso più singolare dell'ultimo weekend è quello di Maurizio Fragliola, genio e sregolatezza dle nostro calcio, attaccante dell'Union Martignacco. Nella sfida con la Pro Gorizia (i cui tifosi ne hanno dette di tutti i colori all'arbitro) dopo il suo gol su rigore e il primo pareggio di Mormile, è stato espulso per doppia ammonizione al 7' della ripresa. Dieci minuti dopo, al gol del compagno Guadagni, è esploso, imprecando e rientrando quasi in campo. Poi, il pari definitivo, ancora firmato Mormile. Non è la prima volta che l'Union è al centro di liti e polemiche. Per Fragliola, è arrivata una squalifica di tre giornate, ma non è l'unico 'colpevole'. Leggete qui sotto


AMMENDE

€ 150,00 CASARSA
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punti 2 e 3, del C.G.S.
Per comportamento gravemente ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e del suo assistente n. 1 nella seconda metà del secondo tempo e dopo la fine della gara; per frase gravemente irriguardosa rivolta dai propri sostenitori nei confronti dell’assistente dell’arbitro n. 2 dopo la fine della gara; perché, nel mentre gli ufficiali di gara si dirigevano verso la propria automobile dopo la fine dell’incontro per lasciare poi l’impianto sportivo, un proprio dirigente non ammesso nel recinto di gioco proferiva frasi irrispettose all’indirizzo dell’arbitro (responsabilità oggettiva).

€ 150,00 PRO GORIZIA
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S.
Per gravi ingiurie proferite dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutto il corso della gara; per avere persistito i predetti propri sostenitori, con espressioni ingiuriose e blasfeme verso la terna stessa anche alla fine della gara (responsabilità oggettiva).

€ 150,00 UNION 91
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b), dell’art. 4, punto 3 e dell’art. 21, punto 1 del C.G.S.
Per reiterate ingiurie rivolte da un gruppo di propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari e dei componenti la terna arbitrale per tutto il primo tempo (responsabilità oggettiva – 1^ recidiva).

€ 100,00 TORREANESE
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S.
Per reiterate ingiurie rivolte all’arbitro da un proprio sostenitore durante il secondo tempo e a fine gara mentre si dirigeva al proprio spogliatoio (responsabilità oggettiva).

€ 100,00 CHIAVRIS
€ 100,00 VALERIANO PINZANO
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 2 del C.G.S.
Perché dopo la fine della gara, i calciatori di entrambe le squadre (Valeriano Pinzano e Chiavris) venivano a diverbio verbale fra di loro, durato circa due minuti, dopodiché tutto è rientrato nella normalità (responsabilità oggettiva).

SQUALIFICHE

PER TRE GARE EFFETTIVE

QUARGNALI MICHELE (AQUILEIA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S.
Per essere stato espulso al 50’ del secondo tempo per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro; perché, dopo essere stato espulso, persisteva con frasi ingiuriose verso il direttore di gara; perché, giunto nei pressi della porta degli spogliatoi, sferrava due calci contro la stessa, senza causare danni.

VISINTIN KEVIN (AQUILEIA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a), b) C.G.S.
Per essere stato espulso al 29’ del secondo tempo perché, dopo aver subito un fallo, si alzava da terra, proferendo frase ingiuriosa verso l’avversario e inferendo una spinta allo stesso, tale spinta ha fatto indietreggiare quest’ultimo di circa due passi; perché, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte dell’arbitro, proferiva frase irriguardosa nei confronti di quest’ultimo.

FRAGLIOLA MAURIZIO (UNION MARTIGNACCO)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 7’ del secondo tempo a seguito di doppia ammonizione; perché, al 19’ del secondo tempo, dopo una rete segnate dalla propria squadra, rientrava fin sul bordo del campo ed insultava con espressioni blasfeme gli avversari.

CARNELUTTI DANIELE (CHIAVRIS)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 40’ del secondo tempo perché, dopo aver subito un fallo, si girava e colpiva, a gioco fermo, senza particolare violenza, un avversario con un pugno allo stomaco, facendolo cadere a terra; il calciatore colpito, dopo essere stato soccorso dal proprio massaggiatore, si rialzava e riprendeva il gioco senza lamentare conseguenze.

CERNETTI DANIELE (CHIAVRIS)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Perché dopo la fine della gara, nel mentre l’arbitro cercava di placare gli animi a seguito del diverbio che si era acceso fra i calciatori di entrambe le squadre, bloccava l’arbitro stesso e gli inferiva una leggera spinta con la spalla, spostandolo di circa un metro, ma senza causargli alcuna conseguenza; perché in tale circostanza proferiva frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

sport@ilfriuli.it

6 marzo 2010, 11:30

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