Virtus-Brian, finisce in parità

Si è ripetuto ieri il match incriminato. L’esito del campo ha espresso un pareggio, che scontenta entrambe

stadio - Lo stadio di Roveredo
Lo stadio di Roveredo

La gara tra Virtus Roveredo ed Edmondo Brian si è rigiocata ieri sera. Fu viziata da un clamoroso errore arbitrale riconoscito dalla stesso fischietto, che di fatto arbitrava senza conoscere il regolamento.  La Virtus di Massimo Muzzin, non è andata oltre il pareggio, risultato che gli ha permesso comunque di raggiungere in vetta al giorne A di Prima con il Sesto Bagnarola. Il Brian, dal canto suo, fa un passetto avanti per evitare i playout. Gara combattuta, quella sul neutro di Tamai: ospiti in vantagggio con Tonizzo a inizio ripresa, ma recuperati da Toffoli. Brian in 10 nel finale, ma l'assalto del Roveredo non dà esito.

Virtus Roveredo1-E. Brian1

GOL: st 7' Tonizzo, 18' Toffolo.
VIRTUS ROVEREDO: Benedet (Salatin), Poletto, Cecchin, Feletto (Verardo), Bellese, Toffolo, Andrea Redivo (Plazzotta), Zoia, Della Negra, Crestan, Franco. All. Muzzin.
BRIAN: Della Sala, Drigo, Francescato, Geremia, Forni, Lazzarin, Tonizzo (Spinelli), Gobbato, Colle, Citossi, Locatelli. All. Zimolo. 
ARBITRO: Bassutti di Maniago.

La sentenza che ha fatto rigiocare la partita

Il Giudice Sportivo Territoriale,
• a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 23.02.2010 in relazione  al preannuncio di reclamo inviato, con telegramma del 21.02.2010, dalla Soc. Virtus Roveredo in merito alla gara VIRTUS ROVEREDO – EDMONDO BRIAN, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “A”, disputatasi il 21.02.2010 stesso e terminata con il risultato di 0 – 1;
• visto il reclamo trasmesso con raccomandata spedita il 27.02.2010, nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore, dalla Soc. Virtus Roveredo, con il quale la stessa ha chiesto la ripetizione della suindicata gara per un errore tecnico dell’arbitro;
• visto il rapporto dell’arbitro, nel quale quest’ultimo ha dichiarato testualmente : “Al 32’ del 2° tempo accordavo un calcio di rigore a favore della società Roveredo. Il calciatore incaricato dell’esecuzione segnava una rete. Prima che lo stesso toccasse il pallone tuttavia un compagno entrava visibilmente in area di rigore. Annullavo così la rete segnata e facevo riprendere il gioco con un calcio di punizione  indiretto a favore del Brian dal punto in cui era stata commessa l’infrazione”;
• vista la dichiarazione del 24.02.2010, richiesta a chiarimenti da  questo Giudice Sportivo all’arbitro e nella quale quest’ultimo, oltre a confermare quanto riferito nel referto in merito al rigore accordato al 32’ del 2^ tempo alla squadra della Virtus Roveredo, ha  ulteriormente  precisato testualmente: “Durante l’esecuzione (del calcio di rigore), un compagno del calciatore incaricato dell’esecuzione penetrava irregolarmente in area di rigore (4 – 5 metri). Non convalidavo quindi la rete segnata e, erroneamente, concedevo un calcio di punizione indiretto a favore degli avversari”;
• preso atto che dalle dichiarazioni dell’arbitro emerge che è stata da lui disattesa la regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, paragrafo “Infrazioni e sanzioni” lì dove  recita: “Se l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti infrazioni:
- omissis –
Un compagno del calciatore incaricato del tiro infrange le Regole del Giuoco:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro;
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
• se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente dal punto in cui è avvenuta l’infrazione;
- omissis -;
• preso atto che la Società Edmondo Brian  non ha fatto pervenire controdeduzioni relative al predetto reclamo entro i termini previsti;
• considerato che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso dal direttore di gara e certificato dallo stesso  sia immediatamente nel rapporto, sia nel supplemento richiesto all’arbitro stesso, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del C.G.S.);
• ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è lo stesso arbitro a riconoscere, sin dall’inizio,  ed ad attestare di essersi sbagliato, motivo per cui  è compito degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e  sull’esito della stessa;
• ritenuto  che l’errore in cui è incorso l’arbitro e consistente nel non aver accordato la   ripetizione del calcio di rigore alla Soc. Virtus Roveredo, al 32’ del 2^ tempo con il risultato di 1 – 0 a favore degli avversari,  oltre ad influire sulla regolarità di svolgimento dell’incontro, avrebbe potuto incidere sul   risultato finale della gara;

P.Q.M.

a) in accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Virtus Roveredo,  dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S.,  non regolare la gara VIRTUS ROVEREDO – EDMONDO BRIAN  del 21.02.2010, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “A”, e ne ordina la ripetizione;
b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S.,  per la restituzione della tassa reclamo alla Soc. Virtus Roveredo.

Daniele Micheluz

ultimo aggiornamento 1 aprile 2010, 11:03

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