Sabato 1 agosto entra in vigore l’ordinanza contingibile e urgente numero 22, firmata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’atto amministrativo emanato dal governatore ha validità dall’1 al 31 agosto.
La nuova ordinanza chiarisce, in maniera univoca, il tema della misurazione delle distanze di sicurezza, il cui calcolo va operato tra le bocche dei soggetti interessati e mira alla piena responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati sul fronte del contrasto alla diffusione del Coronavirus. A tal proposito, permane l’obbligo di proteggersi naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.
Come già avviene per i cinema e i luoghi di spettacolo, anche per le manifestazioni sportive all’aperto e al chiuso è ammessa la presenza di pubblico, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi.
Posto che, in questa fase, il rischio epidemiologico deriva principalmente da ingressi legali e illegali da altri Stati o Paesi esteri, la Regione ha introdotto l’obbligo del rispetto delle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone fisiche alle quali è consentito l’ingresso in Italia da Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’UE, con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi da ultimo dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
I responsabili delle strutture di accoglienza sono inoltre obbligati a comunicare all’Azienda sanitaria territorialmente competente la violazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario delle persone accolte.
L’ordinanza 22 dà infine via libera alle attività degli Enti del terzo settore, anche ai fini della rigenerazione del tessuto sociale, ed estende l’ingresso al numero massimo di persone alle celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghi chiusi, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale.
Verranno prorogati fino al 31 agosto i provvedimenti già entrati in vigore lo scorso 26 giugno che prevedevano la cessazione delle limitazioni al trasporto pubblico locale regionale per contenere la diffusione del Coronavirus in Friuli Venezia Giulia.
Fermo restando il mantenimento dell’obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale anche bordo di mezzi e le altre disposizioni contenute nel Dpcm dell’11 giugno e nell’ordinanza 18 del 19 giugno 2020, il documento consente l’occupazione del 100 per cento dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo di mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi Ncc, taxi e quelli svolti mediante autobus, oltreché negli impianti del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie).
Le aziende fornitrici dei servizi sono quindi tenute a fornire un’efficace informazione e a vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi.
La decisione è stata assunta tenendo conto sia dell’evoluzione dell’epidemia in Friuli Venezia Giulia sia del costante incremento della domanda di servizi di trasporto collegata alla ripresa delle attività economiche e al conseguente movimento dei pendolari, nonché alla ripresa dell’attività turistica.
Le disposizioni dell’ordinanza valgono solo per il territorio del Friuli Venezia Giulia, quindi nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni in vigore nei singoli territori.