L’Azienda per l’assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale, comunica che è stato approvato nel tavolo sindacale il Regolamento per la disciplina dell’istituto delle ferie e dei riposi “solidali” o“ferie solidali”, secondo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL comparto Sanità. L’applicazione del suddetto Regolamento, è volto ad accrescere il benessere organizzativo all’interno dell’AAS5, ed è un importante strumento, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro, a beneficio dei dipendenti che necessitino di giorni di assenza in numero superiore a quanto contrattualmente previsto per assistere i figli minori in particolari condizioni di svantaggio. Sollecita, inoltre, la solidarietà tra colleghi, agevolando comportamenti virtuosi.
Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto Sanità dell’Azienda Sanitaria, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi e i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità possono presentare la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di “ferie solidali” per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando apposito modello pubblicato sul sito Intranet dell’AAS 5. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo posta o consegnata a mano all’ufficio Protocollo Aziendale.
La necessità delle cure costanti in relazione alle particolari condizioni di salute del figlio, indicate nella richiesta, dovranno essere debitamente documentate da certificato medico, valido al momento della domanda, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Documentazione/certificazione medica che dovrà essere allegata al modulo di richiesta.
A seguito della presentazione di richiesta di “ferie solidali” da parte di un dipendente, l’AAS 5 renderà pubblica tale esigenza, in forma rigorosamente anonima, al personale dell’area del Comparto, attraverso la pubblicazione nel sito Intranet aziendale e mediante affissione alle bacheche delle proprie strutture.
La pubblicazione nel sito Intranet aziendale avverrà per 7 giorni entro i quali i dipendenti, su base volontaria, potranno indicare formalmente per iscritto l’adesione alla richiesta, con l’indicazione del numero di giorni che intendono cedere utilizzando apposito modello.
Ogni dipendente dell’Azienda Sanitaria potrà cedere, volontariamente ed a titolo gratuito, i giorni contrattualmente eccedenti il periodo minimo legale di ferie, di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, fissato a 20 o a 24 giorni in base all’articolazione settimanale del lavoro su 5 o 6 giorni, finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche spese durante la prestazione lavorativa. Rientrano in questi casi particolari, pertanto, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni, quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d’anno, o al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Sulla base delle disponibilità pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta, dopo le opportune verifiche per la fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta.
Nel caso in cui il numero di giorni offerti sia superiore a quelli richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti, quando possibile. In caso d’impossibilità di riproporzione verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.
Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie offerti è inferiore alle richieste le giornate cedute verranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
L’Azienda Sanitaria procederà al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali distinte in accordo con Insiel.
Una volta acquisite, le “ferie solidali”, rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate. Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.
La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata all’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi maturati.
“I dipendenti sono una risorsa preziosa e per l’Azienda Sanitaria il loro benessere è un principio importante, oltre che un obiettivo strategico”, dichiara il Direttore Generale dell’AAS5, il dott. Giorgio Simon.