I requisiti che bisogna necessariamente possedere per poter svolgere l’incarico di amministratore condominiale sono contenuti nell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto per cui è prevista la reclusione per non meno di due anni e non più di 5; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati. La perdita dei requisiti comporta la cessazione dell’incarico.