Per molti italiani le ferie sono finite, ma non la rabbia o la delusione per una vacanza che non si è rivelata all’altezza delle aspettative (e del costo). Ritardi nei trasporti, smarrimento dei bagagli, alloggi diversi da quanto pattuito sono purtroppo episodi non poco frequenti.
Quando si prenota una vacanza rivolgendosi a un professionista quale un’agenzia viaggi o un tour operator, i rischi si riducono notevolmente, ma i costi sono, evidentemente più alti rispetto a un viaggio ‘fai da te’. Tutte le informazioni riportate nei cataloghi e negli opuscoli informativi sono comunque vincolanti per il tour operator e, quindi, tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto a ottenere il risarcimento del danno subito. “Sono diversi i casi di truffe o problematiche occorse durante i viaggi che si presentano anche frequentemente ai nostri sportelli, e non sempre risulta agevole ottenere i risarcimenti del caso, soprattutto se la rilevanza è penale e la controparte è un privato incapiente – sottolinea Erica Cuccu, presidente di Federconsumatori Udine –.Proprio per questo motivo sul nostro sito abbiamo inserito un articolo che funziona da vademecum per i turisti”.
Il danno da vacanza rovinata deriva dalla lesione dell’interesse di godere in modo pieno del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata il turista è tenuto a provare ad esempio con fotografie, le evidenti difformità tra il contratto ed il servizio offerto. Il tour operator deve sempre provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.
La richiesta di risarcimento dei
danni deve essere effettuata nei confronti del tour operator attraverso una raccomandata o una mail certificata. Si possono chiedere i risarcimenti per il danno patrimoniale per le spese sostenuto e per il danno esistenziale o morale, quello cioè, causato dalla delusione e dallo stress subito a causa del disservizio.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della richiesta di rimborso, se non si è ottenuta risposta, bisogna avviare una procedura di conciliazione.