La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. La disposizione normativa prevede due misure: la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo Stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’avvocato Lina Sguassero di Consumatori Attivi ci spiega le principali novità.
La Definizione agevolata riguarda i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo d’interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Attenzione alle multe! Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
A differenza di quanto disposto per gli altri debiti inclusi nella sanatoria di cui alla rottamazione quater, in riferimento alle multe stradali non sussiste alcuno sconto sulla sanzione. Lo stralcio in questo caso si applica solo agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Gli importi possono essere pagati in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Particolarità. Si ricorda che è possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
Possono aderire alla Definizione agevolata anche coloro che hanno già avviato una causa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indicando nella domanda la pendenza del procedura giudiziale. Nelle more del pagamento il processo è sospeso dal giudice e ne viene dichiarata l’estinzione una volta prodotta la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Anche chi ha già una rateizzazione in corso può aderire alla rottamazione e la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata.
Lo Stralcio automatico fino a mille euro. La seconda misura di favore introdotta dalla legge di bilancio riguarda l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
Disciplina speciale per le multe. Anche in questo caso, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla o riduce le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La possibilità di non applicare lo stralcio. La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Consumatori Attivi – conclude Sguassero – è a disposizione per valutare la possibilità per il consumatore di aderire alle misure.