“L’abilitazione si può conseguire anche nel corso dell’anno di prova”, dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega. “Il possesso dell’abilitazione, ai sensi della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, è condizione per esercitare la professione docente, ma non per insegnare saltuariamente o comunque senza rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tali casi è richiesto solo il titolo di studio valido per l’accesso a un determinato insegnamento”.
“Pertanto il conseguimento dell’abilitazione non è condizione per partecipare alle diverse forme di reclutamento, quali i vari tipi di concorso o le graduatorie finalizzate all’accesso all’impiego tanto a tempo determinato quanto a tempo indeterminato. È. invece, necessario che il titolo professionalizzante sia conseguito nel corso e/o al termine della procedura di reclutamento a tempo indeterminato”, prosegue Pittoni.
“Nella recente legislazione l’esempio più eclatante è costituito dal FIT, previsto come sistema ordinario di reclutamento concorsuale dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e varato a seguito di parere conforme di tutti gli organi di controllo a ciò deputati. L’abilitazione si conseguiva dopo un anno di percorso formativo accademico riservato a coloro che superavano la procedura concorsuale: arrivava quindi dopo il superamento del concorso e rientrava nei tre anni del periodo di formazione e prova antecedente alla definitiva conferma in ruolo. Nel nostro piano assunzionale per quanto riguarda i docenti di III^ fascia, la selezione – a parte ogni considerazione sull’opportunità di valorizzare tre e più anni di professione docente esercitata sul campo – avviene invece al termine dell’anno di prova: il docente oltre a essere sottoposto alla valutazione dell’idoneità all’insegnamento, sarà anche tenuto a superare il corso abilitante sostenendo i previsti esami intermedi e la prova finale”, conclude Pittoni.