Entrano in vigore le misure previste dall’ultimo decreto Covid, che introduce importanti novità in particolare per la scuola in presenza e la durata del Green Pass.
SCUOLA. Niente Dad per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero di contagi nella classe.
Nel dettaglio, nella scuola dell’infanzia i bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al quinto contagio del proprio gruppo o classe. Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a cinque giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, dove è gratuito con la prescrizione del medico.
Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per scuole medie e superiori con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Qui la circolare del Ministero dell’istruzione. Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole. In particolare, la misura si applica anche a chi è attualmente sottoposto a quarantena di dieci giorni e, si legge sempre nelle Faq, le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
QUARANTENE. Sono appena cambiate le regole sulla quarantena per le persone che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva: da ora anche per i non vaccinati (o per chi ha effettuato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) sono previsti cinque giorni anziché dieci. Il provvedimento si applica a persone asintomatiche.
La cessazione della quarantena è condizionata dall’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre, è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 anche per i cinque giorni successivi. Rimangono invariante le disposizioni già previste per chi ha ricevuto la terza o si è vaccinato/è guarito negli ultimi 120 giorni: autosorveglianza di cinque giorni e obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per 10 giorni. Sempre in assenza di sintomi e senza tampone negativo in uscita.
Altre novità introdotte dal Decreto. Le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia illimitata, senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Infine, sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato.