Entra in vigore oggi il nuovo protocollo per la gestione dei contatti di casi Covid nelle scuole, elaborato dal ministero dell’Istruzione, con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e delle Regioni.
“Le linee guida – si legge nella nota – favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in caso di positivi e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione”.
L’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistica per il rientro in classe sono sotto la responsabilità delle autorità sanitarie. Ma fino al loro intervento, “nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo”, l’Istituto attiverà una procedura “standardizzata”, che non comporta valutazioni discrezionali di carattere sanitario.
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione, incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni/studenti/operatori scolastici.
Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura ‘standardizzata’: informa il Dipartimento della presenza del caso positivo a scuola; individua e segnala i ‘contatti scolastici’ e sospende temporaneamente per loro le attività didattiche in presenza.
Per ‘contatti scolastici‘, precisa ancora la nota, s’intendono i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia; i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria); il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno quattro ore nello stesso ambiente del caso positivo.
Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza.
La principale novità è rappresentata dal fatto che i ‘contatti scolastici’ sono sottoposti a sorveglianza con test (da effettuare il prima possibile): se il risultato è negativo possono rientrare subito a scuola; se, invece, è positivo, devono informare il Dipartimento e il medico di base e potranno rientrare solo quando saranno in possesso di un tampone negativo. Un ulteriore test è previsto dopo cinque giorni dal primo.
Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei Dipartimenti e prevedono misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico.
In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice, per i soggetti vaccinati/guariti negli ultimi sei mesi è prevista la sorveglianza con testing, mentre per i non vaccinati la quarantena. Infine, in presenza di due casi positivi oltre al caso indice è prevista la quarantena per tutta la classe.
QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE CON LE INDICAZIONI