Le spese sostenute in farmacia rientrano nel totale delle spese mediche che sono detraibili per il 19% del totale nell’anno, esclusa una franchigia di 129,11 euro. Fondamentale è che le cifre pagate siano indicate nello scontrino ‘parlante’ (ossia contenente il codice fiscale del contribuente) con le specificazioni sulla natura di quanto è stato acquistato e con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) che negli anni ha sostituito il nome del farmaco, in modo da tutelare la privacy del paziente.
Non è più obbligatorio presentare la fotocopia della prescrizione medica. Anche i farmaci omeopatici sono detraibili. I prodotti fitoterapici sono detraibili solamente se sono stati riconosciuti dall’Aifa come farmaci e quindi indicati come tali sullo scontrino. Sono sempre esclusi dal diritto di rimborso i parafarmaci e gli integratori anche se prescritti da un medico.
Per i dispositivi medici (occhiali, apparecchi acustici, cerotti, bende, sirighe, termometri, aerosol, tutti i prodotti ortopedici, test di gravidanza, per la determinazione del glucosio, colesterolo, trigliceridi…) oltre a conservare lo scontrino parlante, con la descrizione del dispositivo acquistato, si deve indicare il contrassegno CE apposto dal fabbricante.