Donatello-San Gottardo, finita in rissa domenica 10 aprile, ha i primi strascichi. Tra il primo e il secondo tempo alcuni giocatori erano venuti alle mani con il ferimento di un tesserato ospite. Il Giudice sportivo, analizzando il referto dell’arbitro, ha disposto la ripetizione della gara. Per quanto riguarda i danni fisici, invece, è stata aperta un’indagine della Procura federale. Se saranno individuati i responsabili, si preannuncia una maxisqualifica. Ecco la sentenza.
DONATELLO – SAN GOTTARDO
Il Giudice Sportivo Territoriale: .
– Letti gli atti di gara con relativi allegati e supplementi;
– Assunte le ulteriori informazioni e precisazioni rese dall’arbitro nell’audizione all’uopo disposta in data 12.04.2016 presso la sede del presente Ufficio;
– Accertato, sulla scorta di quanto sopra, che:
– nell’intervallo della partita, e più precisamente poco prima dell’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1 – 0, mentre l’arbitro verificava la regolarità delle reti delle porte si udiva un forte urlo proveniente dalla zona degli spogliatoi;
– l’arbitro a quel punto si voltava e notava un calciatore della soc. SAN GOTTARDO a terra nei pressi dell’entrata degli spogliatoi;
– lo stesso direttore di gara, unitamente ad altri calciatori già presenti sul terreno di gioco, correva verso il predetto calciatore identificandolo come il n. 11 sig. Atta Simon il quale si trovava a terra in preda a crisi di pianto e presentava una copiosa fuoriuscita di sangue dalla bocca e la perdita di alcuni denti nell’arcata inferiore;
– Venivano, pertanto, prestati i primi soccorsi al calciatore e venivano contattati ambulanza e forze dell’ordine;
– Preso atto della situazione, sentiti i capitani e in accordo con i medesimi, l’arbitro comunicava la propria decisione di sospendere definitivamente la partita non ravvisando condizioni psicologiche, pratiche e di sicurezza per una regolare prosecuzione della gara in ragione della concitazione ed emotività generale del contesto e della preoccupazione collettiva per le condizioni del calciatore infortunato.
– Alcuni minuti più tardi sopraggiungevano due volanti della Polizia di Stato, i cui operatori provvedevano ad attivarsi nel tentativo di ricostruire l’accaduto, e, poco dopo, raggiungeva l’impianto anche una vettura dell’autoambulanza, il cui personale sanitario prestava le cure del caso al calciatore predetto;
– Espletati tutti gli accertamenti di competenza del sottoscritto Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui lo stesso può disporre nei limiti di quanto consentito dalle norme dell’Ordinamento Sportivo;
– Atteso che da quanto agli atti e da quanto ha potuto riferire l’arbitro, per averne avuto diretta contezza, non vi è certezza al di là di ogni ragionevole dubbio circa lo svolgimento dei fatti né, tanto meno, circa la riconducibilità degli stessi alla responsabilità di un tesserato precisamente individuato;
– Appurato che, di conseguenza, il G.S.T. non può allo stato comminare alcuna sanzione a riguardo;
– Rilevato che, in ogni caso, l’episodio – così come descritto dal direttore di gara – configura fatti gravi e rilevanti sui quali si rende necessario l’interessamento della Procura Federale la quale potrà svolgere, nell’ampiezza delle proprie facoltà istruttorie, le opportune indagini.
P.Q.M.
– dispone la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Udine per i provvedimenti di competenza.
– Dispone, altresì, per il tramite della Segreteria della Delegazione Provinciale di Udine l’immediata trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza