Brutta tegola per il Campanelle e un suo ex mister. Si tratta di Riccardo Paolucci, che nell’autunno del 2013 aveva attaccato dal suo profilo Facebook la classe arbitrale. Ora la Giustizia sportiva ha ricostruito tutta la storia, squalificando per cinque mesi il tecnico e infliggendo 300 euro di ammenda al club per responsabilità oggettiva. Ecco la sentenza.
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Riccardo PAOLUCCI
tesserato per la società A.S.D. CAMPANELLE, nonché dell’ A.S.D. CAMPANELLE.
Con raccomandata dd. 27.11.2013, il Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del
Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1) il sig. Riccardo PAOLUCCI (tesserato per la società A.S.D. CAMPANELLE) per rispondere della
violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1 del C.G.S., per avere “Fviolato i doveri di lealtà,
correttezza e probità per avere espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dei
selezionatori presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e così dello stesso nel suo
complesso, nonché della classe arbitrale mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di
gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, ed
ancora per la violazione dell’art. 11 comma 1, del CGS per aver posto in essere un comportamento
discriminatorio proferendo le predette frasi nei confronti della componente femminile del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia”
2) la A.S.D. CAMPANELLE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, dell’art. 5, comma
2 e dell’art. 11 c. 4 del C.G.S. quale conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato.
Il dibattimento. Convocate le parti, alla riunione del 30.01.2014 fissata dinnanzi alla C.D.T.
comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore
Galeota, il sig. Riccardo PAOLUCCI, il sig. Alessandro Clemente dirigente dell’ASD CAMPANELLE privo
di delega, ed il sig. Edoardo Alessio, Direttore Sportivo della medesima società munito di poteri di firma
e rappresentanza.- Le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Si
da atto inoltre dell’avvenuta presentazione, oltre la scadenza dei termini stabiliti dall’art. 41/2 CGS, di
una memoria difensiva da parte della società sportiva deferita.
Le conclusioni. Il sig. Riccardo PAOLUCCI assumendo di non essere stato tesserato per alcuna
società sportiva nel gennaio del 2013 (epoca alla quale dovrebbero farsi risalire le sue dichiarazioni)
chiedeva “in ogni caso di poter definire (la vertenza – ndr) ai sensi dell’art. 23 CGS” (sanzione finale
mesi 4 di inibizione concordata con il Procuratore Federale; a sua volta il rappresentante dell’ASD
CAMPANELLE, sostenendo che Riccardo PAOLUCCI all’epoca dei fatti in contestazione (asseritamente
risalenti, come detto, al gennaio 2013) non era tesserato per la loro società sportiva, chiedeva “in via
principale il proscioglimento” e “in subordine di poter definire (la vertenza – ndr) ai sensi dell’art. 23 CGS”
(sanzione finale € 266,00 concordata con il sostituto Procuratore Federale);.- Il Sostituto Procuratore
Federale, ritenuta sussistere la responsabilità dei deferiti per i fatti loro rispettivamente ascritti, chiedeva
per Riccardo PAOLUCCI l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 e per l’ASD
CAMPANELLE l’inflizione dell’ammenda nella misura di € 400,00; dichiarava comunque di aderire alla
richiesta di applicazione della sanzione richiesta in via subordinata dai deferiti nella misura con gli stessi
concordata e cioè: mesi 4 di inibizione relativamente al PAOLUCCI ed € 266,00- di ammenda riguardo
all’ASD CAMPANELLE.
La motivazione: Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a
seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di una segnalazione
riguardante alcune dichiarazioni pubblicate sul social network Facebook da parte del sig. Riccardo
PAOLUCCI.
Si da il caso che sul profilo Facebook del sig. PAOLUCCI sono apparsi in tempi successivi, (sulle date si
tornerà oltre) alcuni post e fra essi quelli oggetto di specifica contestazione da parte della Procura
Federale che contestavano in forma colorita e gravemente offensiva i selezionatori della
Rappresentative Provinciali Allievi e Giovanissimi, il settore arbitrale, e persino il personale femminile
addetto alla segreteria del Comitato Regionale FVG.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che il sig. PAOLUCCI non ha contestato la paternità delle
dichiarazioni che gli vengono attribuite essendosi limitato a sostenere di non essere stato tesserato per
alcuna società sportiva all’epoca della loro asserita pubblicazione (gennaio 2013).
Quanto alla valenza offensiva di tali dichiarazioni osserva la CDT che il legislatore federale con
l’emanazione dell’art. 5 del CGS si è prefisso di comprimere le esternazioni che ledono l’immagine
dell’istituzione federale nel suo complesso.
A livello sportivo le dichiarazioni lesive ricorrono infatti tutte le volte in cui i soggetti dell’ordinamento
federale esprimono pubblicamente giudizi dannosi per la reputazione di persone, società o di organismi
operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA (art. 5/1 CGS).
Quanto alla valenza offensiva deIle espressioni di cui trattasi, non vi è dubbio che il contenuto ed il
tenore delle stesse (anche per la volgarità della terminologia usata), travalicando ogni lecita critica
consentita dall’art. 21 della Costituzione, sono significativi di un’assoluta mancanza di rispetto nei
confronti dei selezionatori delle Rappresentative giovanili, della classe arbitrale nonché della
componente femminile del Comitato Regionale del FVG a motivo dei giudizi pesantemente sprezzanti e
denigratori che con esse si sono voluti manifestare rispetto a tali soggetti.- Inevitabile conseguenza di
tutto ciò è l’offuscamento dell’immagine istituzionale dal momento che con tali esternazioni sono state
poste in discussione la serietà, lealtà e competenza di chi in ambito calcistico, secondo il suo proprio
ruolo, è chiamato ad operare per consentire il regolare e corretto svolgimento di una diffusissima ed
imprescindibile pratica sportiva.
Quanto alla pubblicità delle dichiarazioni in esame vale la pena ricordare che a norma dell’art 5 comma
4° del CGS “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i
destinatari, il mezzo o la modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere
conosciuta da più persone”.
Orbene, relativamente ai commenti apparsi sul social network facebook, come già rilevato in altre
occasioni, nuovamente si vuol ricordare che l’ormai prevalente giurisprudenza qualifica come pubblico
tale mezzo di comunicazione equiparandolo alla stampa. Ne consegue che l’uso di espressioni aventi
valenza denigratoria e lesiva della reputazione altrui veicolate tramite detto mezzo può dar luogo anche
al reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c. 1 e 3 c.p..
Questo perchè l’esternazione tramite facebook implica “una comunicazione con più persone alla luce del
carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante
che entra il relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la
conoscenza di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione”.
Per tali ragioni le dichiarazioni ed i commenti manifestati dal PAOLUCCI a mezzo facebook devono
considerarsi espressi pubblicamente.
Tanto premesso, affrontando l’aspetto temporale va detto che tanto il PAOLUCCI quanto l’ASD
CAMPANELLE si sono difesi adducendo che tutti i commenti apparsi su facebook risalirebbero ad un
periodo (gennaio 2013) in cui il deferito non era tesserato per la FIGC: ragione questa che sottrarrebbe
sia il PAOLUCCI che l’ASD CAMPANELLE al vaglio della giustizia sportiva per difetto di giurisdizione.
L’argomento difensivo addotto dai deferiti è tuttavia vero solo in parte e limitatamente alla prima delle
dichiarazioni lesive contestate, vale a dire quella riguardante i selezionatori delle Rappresentative
giovanili che effettivamente appare essere stata resa nel mese di gennaio 2013 in un periodo cioè nel
quale il PAOLUCCI non era tesserato con l’ASD CAMPANELLE né vi è prova lo fosse per una qualche
società sportiva facente capo alla FIGC.
Non così, invece, per le altre dichiarazioni contestate che (come ben noto al PAOLUCCI che si è ben
guardato dal fornire le dovute precisazioni al riguardo) risalgono sicuramente al mese di ottobre 2013:
ciò si ricava pacificamente dalla data del post (23.10.13) al quale il deferito ha fatto seguire i suoi
commenti contenenti gli ulteriori giudizi lesivi che gli vengono addebitati nonchè dal riferimento da lui
fatto ad alcuni provvedimenti disciplinari verso giovani tesserati che la CDT, avvalendosi dei suoi poteri
istruttori d’ufficio, ha verificato essere stati pubblicati sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale e
della Delegazione di TS dei mesi di settembre ed ottobre 2013.
Poichè in tale periodo (ottobre 2013) il PAOLUCCI era regolarmente tesserato, in qualità di allenatore,
per la società sportiva ASD CAMPANELLE (come accertato dalla CDT avvalendosi anche in questo
caso dei suoi poteri istruttori officiosi e come del resto ammesso dalla stessa società deferita) ne
consegue che sia lui che la società di appartenenza, in quanto soggetti dell’ordinamento federale tenuti
all’osservanza delle relative norme, legittimamente sono stati tratti a giudizio dinnanzi alla CDT del FVG
per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte.
Pacifica dunque, per quanto detto, la responsabilità del PAOLUCCI ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
5 del CGS per le dichiarazioni da lui pubblicamente rese nel mese di ottobre 2013 altrettanto
pacificamente va affermata, di conseguenza, la responsabilità oggettiva dell’ASD CAMPANELLE in
riferimento alla violazione commessa dal suo tesserato.
Sul piano sanzionatorio ritiene la CDT di non poter accogliere l’istanza di applicazione della pena
essendo stata la stessa formulata dai deferiti solo in via subordinata.
Come è noto l’istituto introdotto dall’art. 23 CGS, similmente a quello previsto dalle norme
processualpenalistiche (artt. 444 e segg. cpp), risponde alla finalità di snellire il processo (nel nostro
caso quello sportivo) garantendone una maggior celerità ed una più rapida definizione dando la
possibilità all’interessato (in questa sede al soggetto deferito) di beneficiare di uno sconto della sanzione
astrattamente irrogabile a suo carico a fronte della sua rinuncia a difendersi ed a far valere le proprie
ragioni nella maniera più ampia e completa.
La stessa ratio ispiratrice e l’aspetto premiale ad esso connesso ovviamente escludono che detto istituto
possa subire condizionamenti o essere formulato, come in ipotesi, in via subordinata secondo le
convenienze del richiedente il quale resta pur sempre libero di difendersi al meglio e di rinunciare al rito
alternativo, ma una volta che vi abbia fatto ricorso (con l’imprescindibile consenso della Procura
Federale) non può pretendere che l’organo giudiziario entri nel merito della vicenda che lo riguarda ed
accolga la sua richiesta solo in caso di avvenuto accertamento della sua responsabilità.
Ciò che significherebbe stravolgere la stessa ragion d’essere dell’istituto di cui si discute.
Tanto premesso ritiene la CDT che sanzioni congrue ed eque rispetto ai fatti di cui sono chiamati a
rispondere i deferiti siano quelle indicate in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide
– – Ritenuta la responsabilità di Riccardo PAOLUCCI (tesserato come allenatore dell’ASD
CAMPANELLE dal mese di luglio al mese di dicembre 2013) relativamente ai fatti a lui ascritti e
commessi nel mese di ottobre 2013, infligge allo stesso la squalifica per mesi 5 (cinque);
– – Ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ASD CAMPANELLE per i fatti ascritti al suo
allenatore commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 300,00- (trecento).