Obbligo di informare personale ed utenti sull’uso corretto di DPI, installazione di dispenser di soluzione idroalcolica, appuntamenti in sede attraverso prenotazioni telefoniche o digitali e la misurazione corporea obbligatoria della temperatura per chiunque entri nei locali e prima di salire sulle vetture per le esercitazioni pratiche. Sono solo alcune delle proposte inserite nel protocollo che la ha redatto la Confarca (confederazione italiana che rappresenta le autoscuole e le scuole nautiche), attraverso dei propri consulenti incaricati “sia per dettare delle linee guida ai propri iscritti, ma soprattutto per capire se l’attività formativa possa riprendere e in quali condizioni di sicurezza” nella fase due dell’emergenza Covid 19.
Il documento, consegnato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è stato elaborato per permettere ad autoscuole e scuole nautiche di “ripartire in sicurezza, nel pieno rispetto delle regole previste dal dpcm del 26 aprile scorso”. È quanto scritto nella missiva inoltrata al titolare del dicastero dal presidente della Confarca Paolo Colangelo, il quale ricorda che il documento esecutivo ha l’obiettivo di instaurare una Due Diligence in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede di effettuare una approfondita analisi di tutti gli aspetti che generalmente riguardano locali, veicoli, luoghi di lavoro, con particolare attenzione “a ridurre al minimo il rischio di contagio epidemiologico”.
Disposizioni – chiarisce la Confarca – da considerarsi non esaustive, “ma in continuo oggetto di analisi, da porre all’attenzione di Governo e Ministeri competenti, ma anche di Regioni e Province Autonome, al fine di valutare le singole specificità nell’ambito della regìa nazionale per coordinare le riaperture graduali delle attività produttive”.
COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
Il protocollo, di otto pagine, è sviluppato in diversi adempimenti che riguardano la sanificazione dei luoghi, il personale dipendente, le informazioni generali e le raccomandazioni specifiche previste nel trattamento di eventuali casi asintomatici. A carico delle autoscuole, tra gli adempimenti figurano: l’accesso di terze parti (come artigiani e corrieri) solo previo appuntamento telefonico o digitale, chiedendo informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati nel rispetto delle normative sulla Privacy; la sanificazione e l’igienizzazione, appropriate e frequenti, dei locali, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della Salute; la possibilità per il datore di lavoro di promuovere ed effettuare uno screening sulla propria popolazione dei lavoratori in accordo con l’RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda, nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy.
Le aziende, inoltre, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, dovranno informare i propri dipendenti e chiunque entri nei locali dell’impresa, o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento previste dalle disposizioni sanitarie, con materiali informativi, ed indicazioni affisse all’interno di ogni luogo di lavoro e di ogni servizio igienico.
Le comunicazioni dovranno riguardare anche l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, di non poter fare ingresso in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.).
Chi lavora a contatto con il pubblico, inoltre, dovrà indossare mascherine chirurgiche protettive, obbligatorie anche negli uffici, quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori, che saranno fornite dai datori di lavoro senza aggravio economico per il lavoratore.
Per le lezioni che dovranno svolgersi in aula, invece, è prevista la misurazione della temperatura corporea in entrata, il rispetto delle distanze tra i corsisti di 1,5/2 metri e sempre almeno 2/2,5 metri dall’insegnante. Inoltre, il protocollo prevede l’organizzazione di un numero maggiore di corsi per garantire il rispetto delle distanze e l’obbligo di indossare mascherine del tipo chirurgico o dispositivi di protezione individuale superiore (FFP2, FFP3 purché senza valvola); all’allievo senza mascherina o con mascherina non idonea non verrà consentito di frequentare la lezione (a meno che non gli venga data una mascherina dall’Autoscuola); anche l’insegnante dovrà fare lezione utilizzando la mascherina.
Nelle aule, c’è scritto nel protocollo, ci sarà la registrazione delle presenze (i dati di contatto degli allievi, docenti e l’ora di entrata e di uscita saranno registrati con il loro consenso), ed al termine delle lezioni le autoscuole, prima di ogni successivo accesso, provvederanno alla pulizia delle stesse ed alla sua successiva sanificazione mediante ipoclorito di sodio allo 0,1%/0,5%, oppure alcool etilico al 70%, oppure perossido di idrogeno (utilizzo di panno in microfibra o analoghi idonei dispositivi imbevuti di prodotto sanificante).
Per quanto riguarda l’utilizzo condiviso di veicoli durante lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti, per il conseguimento delle patenti di guida per veicoli con cabina chiusa, invece, pur prendendo atto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale, le autoscuole si impegnano a disporre la misurazione della temperatura corporea prima dell’inizio della lezione di guida/esame (fortemente consigliato); l’igiene delle mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico disponibile presso le scuole guida e l’obbligo, al momento dell’ingresso nell’automezzo da parte dell’istruttore e dell’allievo, di indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola, mentre l’allievo dovrà indossare una mascherina chirurgica o di tipo superiore (sempre senza valvola).
All’allievo senza mascherina o con mascherina non idonea non verrà consentito di fare lezione di guida (a meno che non gli venga data una mascherina dall’Autoscuola); l’esaminatore indosserà una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e verrà fatto accomodare nel sedile posteriore; mantenere i finestrini aperti minimo per il 20%: possibilità di utilizzo del climatizzatore in auto eliminando il ricircolo interno; sanificazione, tra un utilizzo e l’altro dell’automezzo, tramite ipoclorito di sodio allo 0,1%/0,5%, oppure alcool etilico al 70%, oppure perossido di idrogeno (utilizzo di panno in microfibra o 6 analoghi idonei dispositivi imbevuti di prodotto sanificante).
La sanificazione dovrà riguardare tutte le superfici di contatto che guidatore e passeggeri possono avere toccato durante la guida: a titolo esemplificativo si dovranno sanificare dentro l’abitacolo sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore, e gli oggetti presenti nel mezzo; fuori dall’abitacolo le maniglie di apertura e la carrozzeria immediatamente circostante; durante la sanificazione aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.