Il Prefetto di Udine, Angelo Ciuni, ha inviato alle associazioni di categoria una ‘circolare esplicativa’ in merito al Dpcm che, dal 15 novembre (e almeno fino a domenica 29) vede il Fvg inserito in zona arancione. Diverse attività, infatti, avevano chiesto precisazioni, anche alla luce delle domande ricevute dai proprio clienti.
Ecco, in sintesi, le indicazioni emanate dal Prefetto. Ricordiamo che è sempre bene munirsi dell’autocertificazione (scaricala qui in versione ‘editabile’). In ogni caso, le forze dell’ordine dispongono dei moduli da poter compilare al momento del controllo.
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE. Il Dpcm prevede siano “sospese le attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale…”. Consente tuttavia “la sola ristorazione con consegna a domicilio … nonché, dalle 5 e fino alle 22, la ristorazione con asporto”.
Con riferimento alla ristorazione negli alberghi, la norma prevede che continui a essere “consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati”. Qualora le strutture ricettive e alberghiere siano prive di attività di ristorazione propria ma abbiano stipulato convenzioni con ristoranti esterni, la somministrazione in convenzione dei pasti può continuare a essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.
Stesse regole valgono per le attività di ristorazione che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende, forniscano pasti al personale delle aziende stesse. Anche in tale caso la ristorazione può continuare a essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.
Nel solo caso in cui la convenzione stipulata con un’azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell’azienda stessa che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti può avvenire all’interno dell’esercizio convenzionato, a condizione che “vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio” e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibire alle Forze dell’Ordine in caso di controllo.
SPOSTAMENTI AL DI FUORI DAL PROPRIO COMUNE. Per quanto attiene agli spostamenti, “è vietato ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
In relazione alla locuzione “o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, si ritiene che le valutazioni non possano prescindere dal dato letterale della norma e che eventuali interpretazioni eccessivamente estensive (quali il recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta o perché si intenda fruire delle prestazioni del centro estetico o del salone-parrucchiere di fiducia) finirebbero con lo svilire l’efficacia reale delle disposizioni in commento rispetto alle finalità per le quali sono state previste.
Nel contempo si ritiene che una eventuale risposta che possa superare la limitazione non possa che prescindere da una valutazione oggettiva – e non soggettiva – della esigenza che sta a giustificazione dello spostamento.
Per tali ragioni e nell’ottica dell’utilizzo del ‘buon senso’, le deroghe per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, devono essere considerate giustificate solo se alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate a una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web, etc, …).
Gli eventuali spostamenti devono essere accompagnati da autodichiarazioni, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
PRESTAZIONI SANITARIE. Gli spostamenti per prestazioni sanitarie, prestazioni odontoiatriche e prestazioni veterinarie sono da considerarsi spostamenti per motivi di salute. Ovviamente devono essere accompagnati da autodichiarazioni, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
ATTIVITA’ SPORTIVA DEGLI ATLETI. In materia di sport, il Dpcm non contiene disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto; rimangono “consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)” nonché, a porte chiuse, “le sessioni di allenamento degli atleti … partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera”.
Di conseguenza, sono da considerarsi consentiti – anche al di fuori della fascia 22-5 e del comune di residenza/domicilio – gli spostamenti relativi allo svolgimento delle suddette attività ammesse (competizioni e allenamenti), purché in possesso di autocertificazione comprovante il motivo dello spostamento.
Si precisa che la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Per completezza si rimanda alle ulteriori FAQ presenti sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.