Con il passaggio del Fvg in zona arancione, si solleva il problema dello spostamento da un comune a un altro per usufruire delle “attività non sospese” (ad esempio il salone di acconciatura, il barbiere, il centro estetico o di tatuaggio) ubicate al di fuori del comune di residenza. “Sono numerose le imprese che ci stanno chiedono chiarimenti in merito – riferisce il presidente della Cna Fvg Nello Coppeto -, in particolare a seguito delle disdette che stanno ricevendo dai clienti, che annullano l’appuntamento per timore di essere sanzionati”.
Si tratta di tipologie di servizi caratterizzate da un rapporto di continuità e fiducia tra cliente e operatore costruito nel tempo, che implicano una conoscenza della persona ai fini del più corretto e adeguato trattamento da applicare.
Ma il cittadino si può servire di esercenti di fiducia benché si trovino al di fuori del proprio comune di residenza? Il Dpcm 3 novembre 2020 (articolo 2 comma 4) lettera b) recita che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
“Le attività di parrucchiere ed estetista – specifica il direttore regionale Cna Roberto Fabris– rientrano appunto tra quelle non sospese. E’ bene quindi che si faccia chiarezza affinché i nostri associati non siano penalizzati da errate interpretazioni della norma”.
Il presidente ha scritto una lettera ai Prefetti del Fvg per sottoporre la questione, auspicando che l’interpretazione del recente Dpcm possa tenerne conto. “Una lettura ‘estensiva’ favorirebbe questi operatori di servizi alle persone, soprattutto in un momento molto difficile come quello dell’attuale contesto economico locale, evitando anche il rivolgersi ad operatori abusivi – rammenta Coppeto – come già emerso nel periodo del lock-down di marzo/aprile”.